Maestri
di sci Liberi Professionisti - L.R. 2/2005 , art.14,
comma 7.
I
maestri di sci che esercitano la professione autonomamente,
senza l’intermediazione di una scuola di sci,
devono comunicarlo annualmente al Collegio regionale
dei maestri di sci prima dell’inizio dell’attività,
fornendo l’indicazione dei dati personali,
del numero di codice fiscale, della sede o dei recapiti,
del territorio di competenza e degli estremi della
polizza di assicurazione per responsabilità civile
in caso di danni arrecati alla persona e alle cose,
dell’allievo e di terzi.
Modello art. 14, comma 7 : maestri di sci Liberi Professionisti
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MAESTRI
DI SCI DI ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESERCIZIO
TEMPORANEO; L.R. 2/2005, art. 10, comma 5
I
maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre
Regioni o Province autonome, che intendano esercitare
temporaneamente nel Veneto per periodi non superiori
a trenta giorni nell’arco della stagione, anche
non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione
al consiglio direttivo del Collegio regionale dei
maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali,
indicando il Collegio di provenienza e il numero
di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono
esercitare la professione e il periodo di attività.
Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla
locale scuola di sci.
Modello
art. 10, comma 5: Maestri di sci di altre regioni
e province autonome
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MAESTRI
DI SCI DI ALTRE REGIONE E PROVINCE AUTONOME - ESERCIZIO
STABILE ISCRIZIONE ALBO – ART.
10
1.
I maestri di sci iscritti negli albi professionali
di altre Regioni o di Province autonome che intendano
esercitare stabilmente la professione nel Veneto
devono richiedere l’iscrizione nell’albo
professionale della Regione del Veneto.
2. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta
dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio
della professione, nel territorio regionale; si considera altresì esercizio
stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di
sci per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell’arco
della stessa stagione.
Modello
per trasferimento e richiesta iscrizione al Collegio
regionale maestri di sci del Veneto
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MAESTRI
DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO TEMPORANEO
; L.R. 2/2005, art. 11, comma 1
I
maestri di sci di stati membri dell’Unione
Europea nonché di stati non appartenenti all’Unione
Europea , che intendano esercitare temporaneamente
la professione nel Veneto per periodi non superiori
a 30 giorni , anche non consecutivi nell’ambito
della stessa stagione , devono ottenere l’autorizzazione
del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto
.
Attenzione la richiesta deve essere inoltrata 2 mesi prima dell’inizio
dell’attività (art. 11, comma 2).
Modello
art. 11, comma 1: Maestri di sci di altri stati – ESERCIZIO
TEMPORANEO
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MAESTRI
DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO STABILE
ED ISCRIZIONE ALBO ; L.R. 2/2005, art. 11, comma
5 :
I
maestri di sci di stati membri dell’Unione
Europea che intendano esercitare stabilmente la professione
nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della
formazione professionale secondo quanto previsto
dall’art.14 del decreto legislativo 2 maggio
1994 , n.319 e successive modificazioni.
Riconoscimento
titolo presso il Ministero Beni Culturali
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Modello
art. 11, comma 5 – esercizio stabile della
professione in veneto di Maestri di sci di altri
stati – richiesta iscrizione all’albo
professionale del Veneto.
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DISPOSIZIONI
APPLICATIVE DELL’ARTICOLO 11 COMMA
3 DELLA L.R. 2/2005 IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO
DELLA PROFESSIONE DA PARTE DI MAESTRI DI SCI STRANIERI.
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