Die Formulare, die auf Englisch/Deutsch geschrieben sind, sollen nur den Inhalt der italienischen Formulare erläutern. Die Skifahrlehrer und Lehrerinnen müssen ausschließlich die Formulare in italienischer Sprache an das Collegio und and die zuständigen Behörden zukommen lassen.

The following forms translated in a foreign language are to be used only in order to understand the contents of the documents in Italian. The ski instructors must send to the Collegio and the other appointed bodies only the forms in Italian.

Ansuchen um Anerkennung.doc
Art.11 Abs.1.doc
Art.11 Abs.5.doc
art[1].11 paragraph 1 R.L. 2 2005.doc
art[1].11 paragraph 5 R.L. 2 2005.doc
request for recognition.doc


Maestri di sci Liberi Professionisti - L.R. 2/2005 , art.14, comma 7.

I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo annualmente al Collegio regionale dei maestri di sci prima dell’inizio dell’attività, fornendo l’indicazione dei dati personali, del numero di codice fiscale, della sede o dei recapiti, del territorio di competenza e degli estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile in caso di danni arrecati alla persona e alle cose, dell’allievo e di terzi.


Modello art. 14, comma 7 : maestri di sci Liberi Professionisti
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MAESTRI DI SCI DI ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESERCIZIO TEMPORANEO; L.R. 2/2005, art. 10, comma 5

I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività.
Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

Modello art. 10, comma 5: Maestri di sci di altre regioni e province autonome
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MAESTRI DI SCI DI ALTRE REGIONE E PROVINCE AUTONOME - ESERCIZIO STABILE ISCRIZIONE ALBO – ART. 10

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.
2. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio della professione, nel territorio regionale; si considera altresì esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nell’arco della stessa stagione.

Modello per trasferimento e richiesta iscrizione al Collegio regionale maestri di sci del Veneto
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MAESTRI DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO TEMPORANEO ; L.R. 2/2005, art. 11, comma 1

I maestri di sci di stati membri dell’Unione Europea nonché di stati non appartenenti all’Unione Europea , che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto per periodi non superiori a 30 giorni , anche non consecutivi nell’ambito della stessa stagione , devono ottenere l’autorizzazione del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto .
Attenzione la richiesta deve essere inoltrata 2 mesi prima dell’inizio dell’attività (art. 11, comma 2).

Modello art. 11, comma 1: Maestri di sci di altri stati – ESERCIZIO TEMPORANEO
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MAESTRI DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO STABILE ED ISCRIZIONE ALBO ; L.R. 2/2005, art. 11, comma 5 :

I maestri di sci di stati membri dell’Unione Europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dall’art.14 del decreto legislativo 2 maggio 1994 , n.319 e successive modificazioni.

Riconoscimento titolo presso il Ministero Beni Culturali
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Modello art. 11, comma 5 – esercizio stabile della professione in veneto di Maestri di sci di altri stati – richiesta iscrizione all’albo professionale del Veneto.
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DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL’ARTICOLO 11 COMMA 3 DELLA L.R. 2/2005 IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE DA PARTE DI MAESTRI DI SCI STRANIERI.

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