LAVORARE IN VENETO

Maestri di sci Liberi Professionisti – L.R. 2/2005 , art.14, comma 7.

I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo annualmente al Collegio regionale dei maestri di sci prima dell’inizio dell’attività, fornendo l’indicazione dei dati personali, del numero di codice fiscale, della sede o dei recapiti, del territorio di competenza e degli estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile in caso di danni arrecati alla persona e alle cose, dell’allievo e di terzi.
Modello art. 14, comma 7 : maestri di sci Liberi Professionisti art.14 comma 7 L.R. 2.2005

MAESTRI DI SCI DI ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME – ESERCIZIO TEMPORANEO; L.R. 2/2005, art. 10, comma 4

I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto e alle scuole di sci locali, indicando il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione, le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione e il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.
Essi sono tenuti a praticare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

Modello art. 10, comma 4: esercizio temporaneoart. 10 comma 4 L.R. 2.2005

MAESTRI DI SCI DI ALTRE REGIONE E PROVINCE AUTONOME – ESERCIZIO STABILE ISCRIZIONE ALBO – ART. 10

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o di Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione del Veneto.
2. Si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio della professione, nel territorio regionale.

Modello per trasferimento e richiesta iscrizione al Collegio regionale maestri di sci del Veneto modello per trasferimento

MAESTRI DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO TEMPORANEO ; L.R. 2/2005, art. 11, comma 3 E 4

I professionisti con titolo rilasciato da altro stato che intendano esercitare temporaneamente in Italia devono inoltrare apposita domanda attraverso la Piattaforma online messa a punto dal Ministero.

Di seguito il link: https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/riconoscimento-qualifiche-professionali-estere/maestri-di-sci/nuova-piattaforma-per-presentare-la-dichiarazione-preventiva/

MAESTRI DI SCI DI ALTRI STATI – ESERCIZIO STABILE ED ISCRIZIONE ALBO ; L.R. 2/2005, art. 11, comma 1 e 2 :

I maestri di sci di stati membri dell’Unione Europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 marzo 2007 n.206 ( Maestri di sci dell’Unione Europea ) e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394 ( maestri non appartenenti all’Unione Europea ) .

Di seguito il link con la modulistica:

https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/riconoscimento-qualifiche-professionali-estere/maestri-di-sci/nuova-piattaforma-per-presentare-la-dichiarazione-preventiva/