Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE QUALE ISTRUTTORE PER I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI ALPINO da svolgersi nel biennio 2024-2025
Il Collegio Regionale Maestri di sci del Veneto intende svolgere [...]